STATUTO
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
SCOPO – OGGETTO
Art 1 – Denominazione e durata
E’ costituita un’associazione, senza fini
di lucro, denominata "VELAROSSA" dedicata al comandante di
lungo corso Angelo Emanuele Sciaccaluga.
La sua durata è a tempo indeterminato
Art. 2 - Sede e basi nautiche
L’associazione ha sede in Brescia, via
Achille Papa n° 36, e potrà avere sedi periferiche regionali
e basi nautiche
Art. 3 – Scopo
Velarossa è un’alleanza tra appassionati
di vela e cultura marinara, con una attenzione particolare
alla nautica minore, fondata sui principi di solidarietà e
di mutuo aiuto, da sempre patrimonio culturale della gente
di mare. L’associazione è un centro permanente di vita
associativa a carattere volontario e democratico la cui
attività è espressione di partecipazione, solidarietà e
pluralismo ed opera per fini sportivi, ricreativi e
culturali.
L’associazione si pone altresì come obiettivo l’ottenimento
di un riconoscimento e l’affiliazione diretta alla
Federazione Italiana Vela, con lo scopo di prescindere dalla
iscrizione alla Lega Navale Italiana o allo Yacht Club
Italiano, per l’ottenimento della tessera FIV. Per il
raggiungimento di tali scopi l’associazione ha facoltà di
assumere obbligazioni, stipulare contratti, contrarre mutui,
richiedere finanziamenti. Potrà altresì assumere
partecipazioni in altre società o associarsi ad altre
associazioni sportive che perseguano le medesime finalità
dell’associazione.
Art. 4 – Oggetto
L’Associazione si propone di:
a) promuovere e sviluppare attività sportive
dilettantistiche nelle discipline legate alla vela;
b) organizzare manifestazioni sportive direttamente o
collaborando con altri soggetti o enti per la loro
realizzazione;
c) promuovere attività didattiche per l’avvio,
l’aggiornamento ed il perfezionamento delle attività
sportive legate alla vela, anche attraverso corsi articolati
in vari livelli anche per il conseguimento delle patenti
nautiche ;
d) promuovere o organizzare attività a carattere culturale o
didattico finalizzate all’approfondimento e alla diffusione
della cultura del mare, della vela e della navigazione;
e) gestire impianti propri o di terzi quali palestre,
strutture sportive di vario genere, impianti portuali,
ormeggi e basi nautiche;
f) organizzare squadre sportive per la partecipazione a
campionati, gare, concorsi e comunque manifestazioni varie
legate alla disciplina sportiva della vela;
g) organizzare incontri, forum, dibattiti, congressi e
attività ricreative e culturali
h) favorire l'estensione di attività culturali, sportive e
ricreative fra associazioni, circoli ed altre organizzazioni
che si interessano alle attività nautiche;
i) fornire ai propri soci la consulenza, e l'assistenza
necessarie allo sviluppo di autonome iniziative coerenti con
le finalità associative;
l) sviluppare una specifica conoscenza e competenza nonché
curare la raccolta di esperienze, contributi e
documentazione in materia di allestimento, manutenzione,
sicurezza e accessori delle imbarcazioni da diporto;
m) pubblicare periodicamente, con qualsiasi mezzo e supporto
editoriale, anche informatico, delle monografie su vari
argomenti anche inerenti le finalità dell'associazione e
distribuirle a prezzo di costo agli associati o venderle al
solo scopo di autofinanziamento.
Art. 4 – Organi dell’associazione
Sono organi dell’associazione.
• L’assemblea degli associati;
• Il Consiglio Direttivo;
• Il Collegio dei Probiviri;
• Le sedi periferiche;
• il Presidente;
TITOLO II
GLI ASSOCIATI
Art. 6 – Distinzioni
Gli associati si distinguono in ordinari e
onorari.
Tutti gli associati hanno gli stessi diritti e doveri,
tranne gli onorari che non avranno l’obbligo del versamento
annuo della quota associativa.
Art. 7 – Modalità per associarsi e doveri
degli associati
Possono far parte dell’associazione le
persone fisiche, anche minorenni, purché autorizzate dai
genitori o da chi ne fa le veci, e le persone giuridiche e
le associazioni che abbiano presentato domanda di ammissione
scritta, anche via fax , all’associazione e la cui domanda
sia stata accolta dal consiglio direttivo a suo
insindacabile giudizio. Il consiglio direttivo ha la facoltà
di nominare un socio onorario per ogni esercizio sociale.
Tale nomina è a tempo indeterminato salvo recesso o
esclusione. Chi acquista la qualifica di associato si
impegna ad osservare il presente statuto e le delibere
adottate dagli organi dell’associazione, nonché al
versamento delle quote associative. La qualifica di
associato è a tempo indeterminato salvo recesso o
esclusione.
Art.8 - Diritti dell’associato
La qualifica di associato da diritto:
• a partecipare a tutte le attività promosse
dall’associazione;
• a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio
voto nelle sedi deputate
Art. 9 - Recesso – esclusione – morte
La qualifica di associato si perde per
recesso, esclusione o a causa di morte.
Le dimissione da associato dovranno essere presentate al
consiglio Direttivo per scritto, anche a mezzo fax, ed
avranno effetto immediato, salvo l’obbligo di versamento
della quota associativa per l’esercizio corrente alla data
delle dimissioni e la non ripetibilità di quella versata.
L’esclusione sarà deliberata dal consiglio direttivo nei
confronti dell’associato:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,
degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate
dagli organi dell’associazione;
b) che si renda moroso nel pagamento del contributo annuale
per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall’inizio
dell’esercizio sociale;
c) che svolga attività contrarie agli interessi
dell’associazione;
d) che in qualunque modo arrechi gravi danni, anche morali,
all’associazione;
e) che non operi in conformità allo scopo o all’oggetto
dell’associazione.
Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono
essere, motivate, e comunicate agli associati destinatari a
mezzo lettera raccomandata AR. L’associato interessato dal
provvedimento ha 30 giorni di tempo dalla ricezione della
comunicazione per chiedere, con lo stesso mezzo, la
convocazione del Collegio dei Probiviri al fine di
contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di
esclusione; L’esclusione diventa operativa con l’annotazione
del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 30
giorni dall’invio del provvedimento qualora l’associato non
abbia presentato memorie difensive al provvedimento, ovvero
a seguito della delibera del Collegio dei Probiviri, che
abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal
suddetto consiglio.
TITOLO III
LE ASSEMBLEE
Art. 10 – L’Assemblea degli associati
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie
e possono parteciparvi gli associati che hanno raggiunto la
maggiore età e si trovino in regola con il pagamento della
quota associativa.
L’assemblea ordinaria degli associati, convocata su delibera
del consiglio direttivo non meno di 30 giorni prima di
quello fissato per l’adunanza, si riunisce nella sede della
associazione o in altro luogo da indicarsi nell’avviso di
convocazione, nel primo trimestre di ogni anno per
deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato
patrimoniale e su tutti gli argomenti di carattere generale
iscritti all’ordine del giorno per iniziativa del consiglio
direttivo, ovvero su altri punti se richiesti da almeno 5
associati. Ove ne sussistano i presupposti legali e tecnici
e comunque ciò non comporti l’impossibilita per alcuni
associati di parteciparvi, l’assemblea ordinaria potrà
riunirsi anche in modo virtuale per via telematica o in
videoconferenza secondo le modalità che il consiglio si
impegnerà a definire inapposito regolamento.
La data e l’ordine del giorno dell’assemblea sono comunicati
agli associati per lettera raccomandata o a mezzo telefax o
e-mail. Almeno 15 giorni prima della data fissata per
l’adunanza, con le medesime modalità, saranno comunicate
agli associati le eventuali integrazioni all’ordine del
giorno.
Art. 11 – Diritto di partecipazione e
regolarità della costituzione
Hanno diritto di intervenire all’assemblea
tutti gli associati che hanno raggiunto la maggiore età e
che si trovino in regola con il pagamento della quota
associativa.
Ciascun associato potrà rappresentare non più di due
associati purché munito di regolare delega sottoscritta dal
delegante.
Per la costituzione legale dell’assemblea e per la validità
delle sue deliberazioni in prima convocazione, è necessario
l’intervento di tanti associati che rappresentino almeno il
50 % degli iscritti. Non raggiungendo questo numero la
sessione è rimandata a non più di 30 giorni dalla prima
convocazione e la data di questa deve essere fissata nello
stesso avviso di convocazione della prima. In seconda
convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero
degli associati presenti
L’assemblea delibera a maggioranza di voti degli associati
presenti o rappresentati.
Il segretario,nominato dal Consiglio Direttivo, dura in
carica quanto il C.D e redige i verbali delle deliberazioni
che saranno sottoscritti dallo stesso e dal presidente.
Art. 12 – Assemblee straordinarie -
Modifica statuto
Le assemblee straordinarie possono essere
convocate per deliberazione del consigli direttivo o per
richiesta di tanti associati che rappresentino almeno il 10%
degli iscritti.
Gli associati riuniti in assemblea straordinaria, possono
modificare il presente statuto. Per la validità della
relativa delibera e necessaria, sia in prima che in seconda
convocazione, la presenza di almeno la metà degli associati
ed il consenso di almeno i due terzi dei presenti o
rappresentati.
Gli associati, riuniti in assemblea straordinaria, possono
modificare lo scopo e l’oggetto dell’associazione. Per la
validità della relativa delibera è necessaria, sia in prima
che in seconda convocazione, la presenza di almeno due terzi
degli associati e la maggioranza dei due terzi dei presenti.
Non sono ammessi voti per delega.
TITOLO IV
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 13 – Il Consiglio Direttivo
Il consiglio direttivo è nominato
dall’assemblea ed è composto da 5 membri.
L’assemblea ordinaria, qualora il numero degli associati
superi i 100, potrà deliberare l’aumento del numero dei
consiglieri sino ad un massimo di 9.
Per la prima volta la nomina dei consiglieri è effettuata
nel presente atto ed è composto dai soci fondatori che di
seguito si elencano e durerà in carica fino al 31 dicembre
dell’anno di registrazione dello statuto.
Entro tale data il presidente dovrà indire le elezioni del
C.D.
I soci fondatori sono :
Ranzato Nello consigliere
Pugliatti Angelo presidente
Castelazzo Giulio tesoriere
Grossi Giuseppe Vice presidente
Benetti Mario Segretario
Il consiglio direttivo dura in carica 3 anni ed i suoi
membri possono essere rieletti.
In caso di morte o dimissione dei consiglieri prima della
scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà alla
loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti
rimangono in carica sino alla successiva assemblea
ordinaria. Qualora il numero dei consiglieri si riduca a
meno di due terzi l’intero consiglio è considerato decaduto
e deve essere convocata, entro 30 giorni, l’assemblea
straordinaria degli associati per le nuove nomine.
Art. 14 – Poteri del Consiglio Direttivo
Il consiglio direttivo è investito di ogni
potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui
criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli
scopi dell’associazione e per la sua amministrazione
ordinaria e straordinaria.
In particolare il consiglio, a titolo puramente
esemplificativo:
a) fissa le direttive per l’attuazione dei compiti
statutari;
b) decide su eventuali investimenti, ma se di carattere
straordinario, la decisione dovrà;
c) essere ratificata dall’assemblea straordinaria degli
associati;
d) stipula gli atti e i contratti, inerenti all’attività
sociale, accende conti correnti, richiede finanziamenti o
mutui;
e) delibera sull’ammissione o l’esclusione degli associati;
f) affida con apposita delibera deleghe speciali ai suoi
membri;
g) redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico
e finanziario;
h) stabilisce l’importo delle quote annue di associazione;
i) decide sull’attività e le iniziative dell’associazione;
j) nomina il presidente;
k) nomina il segretario;
l) regolamenta e gestisce i rapporti con le sedi periferiche
ove il consiglio stesso ne deliberi la costituzione;
m)nomina procuratori;
Il consiglio direttivo si riunisce, anche per via telematica
purché si possa riconoscer l’identità dei consiglieri, ogni
volta che sia necessario su iniziativa del presidente o
della maggioranza dei consiglieri e comunque non meno di una
volta ogni sei mesi. Le deliberazioni del consiglio
direttivo sono prese a maggioranza dei voti dei consiglieri.
In caso di parità di voti prevale quello del presidente.;
Qualora sia tenuto per via telematica, la riunione si
considera tenuta nel luogo dove si trova il presidente ed il
verbale sarà redatto dal segretario che lo invierà al
presidente per la rituale sottoscrizione.;
Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione
prende parte almeno la maggioranza dei consiglieri.
Art. 15 – Il Presidente
Il consiglio direttivo nomina nel suo seno
un presidente che dura in carica per l’intera durata del
consiglio ed uno o più vice presidenti. Il presidente ed i
vice presidenti non possono essere rieletti per più di due
volte consecutive, ma possono essere rieletti dopo
l’intervallo di un anno dalla scadenza del secondo mandato.
La firma e la rappresentanza legale dell’associazione di
fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e
di fronte ai terzi spettano al presidente ed in caso di suo
impedimento ai vice presidenti con firma congiunta.
Art. 16 – Il collegio dei probiviri
Il collegio dei Probiviri è l’organo di
garanzia statutaria e di giurisdizione interna.
Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e
l’associazione o i suoi organi, o tra gli organi
dell’Associazione, saranno sottoposte, con esclusione di
ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri
che saranno nominati come di seguito meglio specificato.
Il Collegio dei Probiviri giudicherà senza formalità di
procedura e il loro lodo sarà inappellabile.
Oltre a quanto stabilito al secondo comma del presente
articolo, al Collegio dei Probi Viri sono
deferite le controversie circa l’interpretazione dello
statuto ed avrà diritto di veto sulle decisioni del
Consiglio Direttivo che comportino spesa.
Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni ed è
costituito da cinque componenti di cui tre effettivi e due
supplenti, eletti a maggioranza semplice dagli associati tra
gli associati non consiglieri.
Il presidente sarà eletto la prima volta dai Probi Viri e
successivamente la presidenza del Collegio spetterà al
membro del Collegio la cui iscrizione all’associazione sia
più remota. In caso di parità di anzianità il collegio
procederà alla votazione.
In caso uno o più membri del collegio dovessero venir meno
per dimissioni o morte, la carica o le cariche saranno
assunte dai Probiviri supplenti ed il Collegio nominerà i
due nuovi membri supplenti.
TITOLO V
SEDI PERIFERICHE – COMITATI DI ZONA
Art. 17 - Sedi periferiche regionali
Su richiesta di almeno 10 associati, può
essere costituita una sede periferica regionale
dell’associazione con compiti di esercizio, nel proprio
ambito territoriale, delle attività statutarie.
Qualora una regione non riesca a raggiungere almeno 10
associati può unirsi ad un massimo di altre due regioni
confinanti e costituire una sede periferica biregionale o
triregionale.
Ogni sede periferica, in armonia con lo statuto, propone un
proprio regolamento che diverrà operante con l’approvazione
del consiglio direttivo dell’associazione.
Gli organi collegiali della sezione saranno:
• L’assemblea dei soci della sede periferica ;
• Consiglio direttivo della sede periferica;
• Il presidente della sede periferica.;
Il consiglio direttivo è composto da un numero di membri non
inferiore a tre e nominerà un presidente e uno o più
vicepresidenti.
Il consiglio delle sedi periferiche potrà richiedere ai
propri associati il versamento di corrispettivi specifici
per la copertura delle spese relative alle iniziative
programmate, restando fermo l’obbligo dei singoli associati
al pagamento della quota associativa annuale da versarsi
nelle casse dell’associazione.
Le norme che regoleranno i rapporti con l’associazione ed i
limiti dell’autonomia delle sezioni saranno stabilite dal
regolamento che il consiglio direttivo dell’associazione
redigerà a seguito della eventuale delibera che autorizzerà
la costituzione delle sezioni periferiche
Art. 18 – Comitati di zona
In occasioni di particolari eventi e
limitatamente al tempo necessario al loro svolgimento, il
consiglio direttivo ha facoltà di nominare comitati di zona
formati da soci locali cui demandare la rappresentanza
dell’associazione entro i limiti che saranno stabiliti nello
specifico mandato.
TITOLO VI
IL PATRIMONIO
Art. 19 – Risorse economiche
Le risorse economiche dell’associazione sono
costituite da:
• beni mobili e immobili;
• quote associative;
• donazioni e lasciti;
• proventi derivanti dall’organizzazione delle attività
inerenti le finalità associative ai sensi del presente
statuto.
I contributi degli associati sono costituiti dalle quote di
associazione annuale, stabilite dal consiglio direttivo e da
eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea
che ne delibera l’ammontare.
I fondi comuni non sono mai ripartibili tra gli associati
sia durante la vita dell’associazione sia all’atto del suo
scioglimento. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili o avanzi di gestione. I consiglieri ed il
presidente presteranno la loro opera a titolo gratuito.
TITOLO VII
LO SCIOGLIMENTO
Art. 20 – Esercizio sociale – Scioglimento
L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31
dicembre di ogni anno.
Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio Direttivo
approva i progetti di bilancio preventivo e stabilisce
l’ammontare delle quote di associazione per l’anno
successivo.
Lo scioglimento dell’associazione può esser deliberato
dall’assemblea, in seduta straordinaria, con il voto
favorevole di almeno due terzi degli associati aventi
diritto di voto. In tal caso sarà nominato un liquidatore
anche tra i non soci ed esperita la liquidazione tutti i
beni residui saranno devoluti ad enti o associazioni che
perseguano lo sviluppo o la promozione della vela. In
difetto ad enti che perseguano finalità di utilità sociale.
Art. 21 - Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto nel presente
statuto si applicano le disposizione del codice civile e
delle leggi speciali in materia di associazioni non
riconosciute.