Associazione VELAROSSA

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STATUTO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

SCOPO – OGGETTO

Art 1 – Denominazione e durata

E’ costituita un’associazione, senza fini di lucro, denominata "VELAROSSA" dedicata al comandante di lungo corso Angelo Emanuele Sciaccaluga.
La sua durata è a tempo indeterminato

Art. 2 - Sede e basi nautiche

L’associazione ha sede in Brescia, via Achille Papa n° 36, e potrà avere sedi periferiche regionali e basi nautiche

Art. 3 – Scopo

Velarossa è un’alleanza tra appassionati di vela e cultura marinara, con una attenzione particolare alla nautica minore, fondata sui principi di solidarietà e di mutuo aiuto, da sempre patrimonio culturale della gente di mare. L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali.
L’associazione si pone altresì come obiettivo l’ottenimento di un riconoscimento e l’affiliazione diretta alla Federazione Italiana Vela, con lo scopo di prescindere dalla iscrizione alla Lega Navale Italiana o allo Yacht Club Italiano, per l’ottenimento della tessera FIV. Per il raggiungimento di tali scopi l’associazione ha facoltà di assumere obbligazioni, stipulare contratti, contrarre mutui, richiedere finanziamenti. Potrà altresì assumere partecipazioni in altre società o associarsi ad altre associazioni sportive che perseguano le medesime finalità dell’associazione.

Art. 4 – Oggetto

L’Associazione si propone di:
a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche nelle discipline legate alla vela;
b) organizzare manifestazioni sportive direttamente o collaborando con altri soggetti o enti per la loro realizzazione;
c) promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento delle attività sportive legate alla vela, anche attraverso corsi articolati in vari livelli anche per il conseguimento delle patenti nautiche ;
d) promuovere o organizzare attività a carattere culturale o didattico finalizzate all’approfondimento e alla diffusione della cultura del mare, della vela e della navigazione;
e) gestire impianti propri o di terzi quali palestre, strutture sportive di vario genere, impianti portuali, ormeggi e basi nautiche;
f) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi e comunque manifestazioni varie legate alla disciplina sportiva della vela;
g) organizzare incontri, forum, dibattiti, congressi e attività ricreative e culturali
h) favorire l'estensione di attività culturali, sportive e ricreative fra associazioni, circoli ed altre organizzazioni che si interessano alle attività nautiche;
i) fornire ai propri soci la consulenza, e l'assistenza necessarie allo sviluppo di autonome iniziative coerenti con le finalità associative;
l) sviluppare una specifica conoscenza e competenza nonché curare la raccolta di esperienze, contributi e documentazione in materia di allestimento, manutenzione, sicurezza e accessori delle imbarcazioni da diporto;
m) pubblicare periodicamente, con qualsiasi mezzo e supporto editoriale, anche  informatico, delle monografie su vari argomenti anche inerenti le finalità dell'associazione e distribuirle a prezzo di costo agli associati o venderle al solo scopo di autofinanziamento.

Art. 4 – Organi dell’associazione

Sono organi dell’associazione.
• L’assemblea degli associati;
• Il Consiglio Direttivo;
• Il Collegio dei Probiviri;
• Le sedi periferiche;
• il Presidente;

TITOLO II

GLI ASSOCIATI

Art. 6 – Distinzioni

Gli associati si distinguono in ordinari e onorari.
Tutti gli associati hanno gli stessi diritti e doveri, tranne gli onorari che non avranno l’obbligo del versamento annuo della quota associativa.

Art. 7 – Modalità per associarsi e doveri degli associati

Possono far parte dell’associazione le persone fisiche, anche minorenni, purché autorizzate dai genitori o da chi ne fa le veci, e le persone giuridiche e le associazioni che abbiano presentato domanda di ammissione scritta, anche via fax , all’associazione e la cui domanda sia stata accolta dal consiglio direttivo a suo insindacabile giudizio. Il consiglio direttivo ha la facoltà di nominare un socio onorario per ogni esercizio sociale. Tale nomina è a tempo indeterminato salvo recesso o esclusione. Chi acquista la qualifica di associato si impegna ad osservare il presente statuto e le delibere adottate dagli organi dell’associazione, nonché al versamento delle quote associative. La qualifica di associato è a tempo indeterminato salvo recesso o esclusione.

Art.8 - Diritti dell’associato

La qualifica di associato da diritto:
• a partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione;
• a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate

Art. 9 - Recesso – esclusione – morte

La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.
Le dimissione da associato dovranno essere presentate al consiglio Direttivo per scritto, anche a mezzo fax, ed avranno effetto immediato, salvo l’obbligo di versamento della quota associativa per l’esercizio corrente alla data delle dimissioni e la non ripetibilità di quella versata. L’esclusione sarà deliberata dal consiglio direttivo nei confronti dell’associato:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’associazione;
b) che si renda moroso nel pagamento del contributo annuale per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale;
c) che svolga attività contrarie agli interessi dell’associazione;
d) che in qualunque modo arrechi gravi danni, anche morali, all’associazione;
e) che non operi in conformità allo scopo o all’oggetto dell’associazione.
Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere, motivate, e comunicate agli associati destinatari a mezzo lettera raccomandata AR. L’associato interessato dal provvedimento ha 30 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere, con lo stesso mezzo, la convocazione del Collegio dei Probiviri al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione; L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 30 giorni dall’invio del provvedimento qualora l’associato non abbia presentato memorie difensive al provvedimento, ovvero a seguito della delibera del Collegio dei Probiviri, che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal suddetto consiglio.

TITOLO III

LE ASSEMBLEE

Art. 10 – L’Assemblea degli associati

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie e possono parteciparvi gli associati che hanno raggiunto la maggiore età e si trovino in regola con il pagamento della quota associativa.
L’assemblea ordinaria degli associati, convocata su delibera del consiglio direttivo non meno di 30 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, si riunisce nella sede della associazione o in altro luogo da indicarsi nell’avviso di convocazione, nel primo trimestre di ogni anno per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli argomenti di carattere generale iscritti all’ordine del giorno per iniziativa del consiglio direttivo, ovvero su altri punti se richiesti da almeno 5 associati. Ove ne sussistano i presupposti legali e tecnici e comunque ciò non comporti l’impossibilita per alcuni associati di parteciparvi, l’assemblea ordinaria potrà riunirsi anche in modo virtuale per via telematica o in videoconferenza secondo le modalità che il consiglio si impegnerà a definire inapposito regolamento.
La data e l’ordine del giorno dell’assemblea sono comunicati agli associati per lettera raccomandata o a mezzo telefax o e-mail. Almeno 15 giorni prima della data fissata per l’adunanza, con le medesime modalità, saranno comunicate agli associati le eventuali integrazioni all’ordine del giorno.

Art. 11 – Diritto di partecipazione e regolarità della costituzione

Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti gli associati che hanno raggiunto la maggiore età e che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa.
Ciascun associato potrà rappresentare non più di due associati purché munito di regolare delega sottoscritta dal delegante.
Per la costituzione legale dell’assemblea e per la validità delle sue deliberazioni in prima convocazione, è necessario l’intervento di tanti associati che rappresentino almeno il 50 % degli iscritti. Non raggiungendo questo numero la sessione è rimandata a non più di 30 giorni dalla prima convocazione e la data di questa deve essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima. In seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero degli associati presenti
L’assemblea delibera a maggioranza di voti degli associati presenti o rappresentati.
Il segretario,nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica quanto il C.D e redige i verbali delle deliberazioni che saranno sottoscritti dallo stesso e dal presidente.

Art. 12 – Assemblee straordinarie - Modifica statuto

Le assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del consigli direttivo o per richiesta di tanti associati che rappresentino almeno il 10% degli iscritti.
Gli associati riuniti in assemblea straordinaria, possono modificare il presente statuto. Per la validità della relativa delibera e necessaria, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di almeno la metà degli associati ed il consenso di almeno i due terzi dei presenti o rappresentati.
Gli associati, riuniti in assemblea straordinaria, possono modificare lo scopo e l’oggetto dell’associazione. Per la validità della relativa delibera è necessaria, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di almeno due terzi degli associati e la maggioranza dei due terzi dei presenti. Non sono ammessi voti per delega.

TITOLO IV

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 13 – Il Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è nominato dall’assemblea ed è composto da 5 membri.
L’assemblea ordinaria, qualora il numero degli associati superi i 100, potrà deliberare l’aumento del numero dei consiglieri sino ad un massimo di 9.
Per la prima volta la nomina dei consiglieri è effettuata nel presente atto ed è composto dai soci fondatori che di seguito si elencano e durerà in carica fino al 31 dicembre dell’anno di registrazione dello statuto.
Entro tale data il presidente dovrà indire le elezioni del C.D.
I soci fondatori sono :
Ranzato Nello consigliere
Pugliatti Angelo presidente
Castelazzo Giulio tesoriere
Grossi Giuseppe Vice presidente
Benetti Mario Segretario
Il consiglio direttivo dura in carica 3 anni ed i suoi membri possono essere rieletti.
In caso di morte o dimissione dei consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi l’intero consiglio è considerato decaduto e deve essere convocata, entro 30 giorni, l’assemblea straordinaria degli associati per le nuove nomine.

Art. 14 – Poteri del Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’associazione e per la sua amministrazione ordinaria e straordinaria.
In particolare il consiglio, a titolo puramente esemplificativo:
a) fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statutari;
b) decide su eventuali investimenti, ma se di carattere straordinario, la decisione dovrà;
c) essere ratificata dall’assemblea straordinaria degli associati;
d) stipula gli atti e i contratti, inerenti all’attività sociale, accende conti correnti, richiede finanziamenti o mutui;
e) delibera sull’ammissione o l’esclusione degli associati;
f) affida con apposita delibera deleghe speciali ai suoi membri;
g) redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
h) stabilisce l’importo delle quote annue di associazione;
i) decide sull’attività e le iniziative dell’associazione;
j) nomina il presidente;
k) nomina il segretario;
l) regolamenta e gestisce i rapporti con le sedi periferiche ove il consiglio stesso ne deliberi la costituzione;
m)nomina procuratori;
Il consiglio direttivo si riunisce, anche per via telematica purché si possa riconoscer l’identità dei consiglieri, ogni volta che sia necessario su iniziativa del presidente o della maggioranza dei consiglieri e comunque non meno di una volta ogni sei mesi. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza dei voti dei consiglieri. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.;
Qualora sia tenuto per via telematica, la riunione si considera tenuta nel luogo dove si trova il presidente ed il verbale sarà redatto dal segretario che lo invierà al presidente per la rituale sottoscrizione.;
Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno la maggioranza dei consiglieri.

Art. 15 – Il Presidente

Il consiglio direttivo nomina nel suo seno un presidente che dura in carica per l’intera durata del consiglio ed uno o più vice presidenti. Il presidente ed i vice presidenti non possono essere rieletti per più di due volte consecutive, ma possono essere rieletti dopo l’intervallo di un anno dalla scadenza del secondo mandato.
La firma e la rappresentanza legale dell’associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi spettano al presidente ed in caso di suo impedimento ai vice presidenti con firma congiunta.

Art. 16 – Il collegio dei probiviri

Il collegio dei Probiviri è l’organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna.
Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e l’associazione o i suoi organi, o tra gli organi dell’Associazione, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri che saranno nominati come di seguito meglio specificato.
Il Collegio dei Probiviri giudicherà senza formalità di procedura e il loro lodo sarà inappellabile.
Oltre a quanto stabilito al secondo comma del presente articolo, al Collegio dei Probi Viri sono
deferite le controversie circa l’interpretazione dello statuto ed avrà diritto di veto sulle decisioni del
Consiglio Direttivo che comportino spesa.
Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni ed è costituito da cinque componenti di cui tre effettivi e due supplenti, eletti a maggioranza semplice dagli associati tra gli associati non consiglieri.
Il presidente sarà eletto la prima volta dai Probi Viri e successivamente la presidenza del Collegio spetterà al membro del Collegio la cui iscrizione all’associazione sia più remota. In caso di parità di anzianità il collegio procederà alla votazione.
In caso uno o più membri del collegio dovessero venir meno per dimissioni o morte, la carica o le cariche saranno assunte dai Probiviri supplenti ed il Collegio nominerà i due nuovi membri supplenti.

TITOLO V

SEDI PERIFERICHE – COMITATI DI ZONA

Art. 17 - Sedi periferiche regionali

Su richiesta di almeno 10 associati, può essere costituita una sede periferica regionale dell’associazione con compiti di esercizio, nel proprio ambito territoriale, delle attività statutarie.
Qualora una regione non riesca a raggiungere almeno 10 associati può unirsi ad un massimo di altre due regioni confinanti e costituire una sede periferica biregionale o triregionale.
Ogni sede periferica, in armonia con lo statuto, propone un proprio regolamento che diverrà operante con l’approvazione del consiglio direttivo dell’associazione.
Gli organi collegiali della sezione saranno:
• L’assemblea dei soci della sede periferica ;
• Consiglio direttivo della sede periferica;
• Il presidente della sede periferica.;
Il consiglio direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e nominerà un presidente e uno o più vicepresidenti.
Il consiglio delle sedi periferiche potrà richiedere ai propri associati il versamento di corrispettivi specifici per la copertura delle spese relative alle iniziative programmate, restando fermo l’obbligo dei singoli associati al pagamento della quota associativa annuale da versarsi nelle casse dell’associazione.
Le norme che regoleranno i rapporti con l’associazione ed i limiti dell’autonomia delle sezioni saranno stabilite dal regolamento che il consiglio direttivo dell’associazione redigerà a seguito della eventuale delibera che autorizzerà la costituzione delle sezioni periferiche

Art. 18 – Comitati di zona

In occasioni di particolari eventi e limitatamente al tempo necessario al loro svolgimento, il consiglio direttivo ha facoltà di nominare comitati di zona formati da soci locali cui demandare la rappresentanza dell’associazione entro i limiti che saranno stabiliti nello specifico mandato.

TITOLO VI

IL PATRIMONIO

Art. 19 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
• beni mobili e immobili;
• quote associative;
• donazioni e lasciti;
• proventi derivanti dall’organizzazione delle attività inerenti le finalità associative ai sensi del presente statuto.
I contributi degli associati sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea che ne delibera l’ammontare.
I fondi comuni non sono mai ripartibili tra gli associati sia durante la vita dell’associazione sia all’atto del suo scioglimento. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione. I consiglieri ed il presidente presteranno la loro opera a titolo gratuito.

TITOLO VII

LO SCIOGLIMENTO

Art. 20 – Esercizio sociale – Scioglimento

L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio Direttivo approva i progetti di bilancio preventivo e stabilisce l’ammontare delle quote di associazione per l’anno successivo.
Lo scioglimento dell’associazione può esser deliberato dall’assemblea, in seduta straordinaria, con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto. In tal caso sarà nominato un liquidatore anche tra i non soci ed esperita la liquidazione tutti i beni residui saranno devoluti ad enti o associazioni che perseguano lo sviluppo o la promozione della vela. In difetto ad enti che perseguano finalità di utilità sociale.

Art. 21 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizione del codice civile e delle leggi speciali in materia di associazioni non riconosciute.